Documento Unico di Regolarità Contributiva - D.U.R.C.
Per ogni pratica edilizia dovrà essere trasmesso il Documento Unico di Regolarità Contributiva (in originale ed in corso di validità). Il suddetto documento potrà essere richiesto, per via telematica, presso i seguenti enti: Inps, Inail, Cassa Edile ed Edilcassa.
Qualora nell’ambito della pratica edilizia, si provveda all’incarico di ulteriori esecutori dei lavori, i soggetti preposti dovranno:
- Comunicare agli enti compenti (Azienda Sanitaria Locale, Direzione del Lavoro nonché alla scrivente Struttura), l’assunzione di nuovi nominativi degli esecutori;
- Presentare, presso la scrivente Struttura, i Documenti Unici di Regolarità contributiva (per le ulteriori imprese selezionate). Tale certificato può essere rilasciato dall’INPS, INAIL, Cassa Edile e Edilcassa. Si ricorda altresì che la certificazione di regolarità contributiva dovrà essere prodotta per tutti i soggetti esecutori dei lavori.
Ai sensi dell’art. 90 comma 10 del D.Lgs. n. 09.04.2008 n. 81, si comunica che in assenza della certificazione della regolarità contributiva è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo.