Autorizzazioni per installazioni di impianti da fonti rinnovabili
Con il nuovo Decreto Rinnovabili e l'attuazione direttiva 2009/28/CE cambia anche il regime delle procedure autorizzative richieste per l'installazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili. Oltre a chiarire che la Segnalazione certificata di inizio attività non si applica alle rinnovabili, il provvedimento prevede quattro diversi iter procedurali: Comunicazione al Comune, Comunicazione al Comune con relazione asseverata redatta da un tecnico, Procedura abilitativa semplificata (Pas) Autorizzazione unica.
La Procedura abilitativa semplificata sostituisce la Dia (Denuncia di inizio attività), dalla quale si differenzia in quanto richiede la necessità di ottenere gli elaborati tecnici dal gestore di rete. La Pas prevede che, entro 30 giorni dalla data di inizio dei lavori, sia prestata al Comune una dichiarazione accompagnata dagli elaborati progettuali e da una relazione firmata da un progettista abilitato. .
Alla PAS sono allegati la relazione di un progettista abilitato e gli elaborati progettuali.
La relazione assevera la "compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
Gli eleborati progettuali comprendono quelli relativi all'impianto, quanto anche (e qui è la novità rispetto alla DIA) gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore di rete.
Come nel caso della DIA il Comune entro 30 giorni può inibire l'intervento. Decorso il termine, l'attività di costruzione deve ritenersi assentita e possono essere iniziati i lavori.