Adempimenti comunali in materia di recupero abitativo dei sottotetti esistenti
Si avvisa che con deliberazione di consiglio comunale n. 59 del 20 luglio 2017, si è stabilito che non ci sarà nessuna maggiorazione del contributo di costruzione dovuto (sommatoria degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione). Tale facoltà è prevista dall'art. 26 della legge regionale 26.05.2017 n. 15 che ha modificato la legge regionale 11.03.2005 n. 12 all'art. 64 e seguenti in merito alla disciplina sul recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti.