Ordinanza per il contenimento dell'inquinamento atmosferico
Con Ordinanza sindacale a far data da oggi 2 febbraio 2016 e fino a revoca sono in vigore i seguenti adempimenti:
- diminuzione di due ore della durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, che, pertanto, non potrà superare le 12 (dodici) ore giornaliere, nonché la diminuzione di 1 grado centigrado, da 20° a 19°, con 2 gradi centigradi di tolleranza, della temperatura dell’aria degli edifici, così come definito dal D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993 e s.m.i., ad esclusione degli edifici rientranti nelle categorie: edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici; edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili; edifici adibiti a scuole materne o asili nido; edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione così come individuati all’art. 4 comma 5 del D.P.R. 74/2013.
Le suddette limitazioni non si applicano altresì alle casistiche elencate all’art. 4 comma 6 del D.P.R. 74/2013. - il divieto di uso di dispositivi che, al fine di favorire l'ingresso del pubblico, consentono di mantenere aperti gli accessi verso i locali interni di edifici appartenenti alla categoria E5 di cui all’art.3 del D.P.R. n. 412/1993 e conseguente obbligo di mantenere chiuse le porte di accesso ai locali medesimi.
- il divieto, nel caso in cui siano presenti altri impianti di riscaldamento domestico alimentati con combustibili ammessi, di utilizzo di apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa, indipendentemente dalla tipologia e dal rendimento dell’impianto.
- il divieto di accensione di fuochi e bracieri all’aperto.
- Il divieto di utilizzo di fuochi d’artificio