Il glossario è una raccolta in ordine alfabetico di termini, utilizzati abitualmente dalle pubbliche amministrazioni. Il glossario può essere di aiuto al cittadino per comprendere meglio la terminologia che viene utilizzata in questo sito. Per agevolare la navigazione il glossario è accessibile cliccando due volte sulla parola desiderata, in questo modo verrà presentato un link alla definizione nel glossario, se presente, e su Wikipedia.
categoria: Altri termini
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È l’atto con cui si attribuisce una carica.
Mancanza di uno o più requisiti, rispetto a quelli richiesti da una legge o da un atto amministrativo.
Consegnare ufficialmente a qualcuno un atto amministrativo o giudiziario.
La nullità è il difetto più grave di un atto amministrativo. L'atto nullo è, in pratica, inesistente e non produce effetti.
Sono le costruzioni utili ai cittadini che vengono realizzate dalle pubbliche amministrazioni (per esempio: scuole, ospedali, giardini, ecc).
Atto emesso dalla pubblica amministrazione con il quale vengono impartiti obblighi o divieti per risolvere situazioni di necessità e urgenza.
È l’esecuzione delle disposizioni di legge.
E' il Piano Regolatore Generale Comunale, ovvero lo strumento che regola l'attività edificatoria in un territorio comunale. È uno strumento redatto da un singolo comune o da più comuni limitrofi e contiene indicazioni sul possibile utilizzo o tutela delle porzioni del territorio cui si riferisce.
La PEC (Posta Elettronica Certificata) è un sistema di posta elettronica cui sono state aggiunte le caratteristiche per garantire agli utenti la certezza, a valore legale, dell'invio e della consegna dei messaggi e-mail al destinatario. Al mittente viene fornita, dal proprio gestore di posta, una ricevuta che costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio e dell’eventuale allegata documentazione. Allo stesso modo, quando il messaggio perviene al destinatario, il gestore invia al mittente la ricevuta di avvenuta o mancata consegna con precisa indicazione temporale. Nel caso in cui il mittente smarrisca le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte, conservata per legge per un periodo di 30 mesi, consente la riproduzione, con lo stesso valore giuridico, delle ricevute stesse.
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