Ordinanza per il contenimento dell'inquinamento atmosferico - Comune di Grassobbio

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Ordinanza per il contenimento dell'inquinamento atmosferico

 
Ordinanza per il contenimento dell'inquinamento atmosferico

 

Con Ordinanza sindacale a far data da oggi 2 febbraio 2016 e fino a revoca sono in vigore i seguenti adempimenti:

  1. diminuzione di due ore della durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, che, pertanto, non potrà superare le 12 (dodici) ore giornaliere, nonché la diminuzione di 1 grado centigrado, da 20° a 19°, con 2 gradi centigradi di tolleranza, della temperatura dell’aria degli edifici, così come definito dal D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993 e s.m.i., ad esclusione degli edifici rientranti nelle categorie: edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a    ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici; edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili; edifici adibiti a scuole materne o asili nido; edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione così come individuati all’art. 4 comma 5 del D.P.R. 74/2013.
    Le suddette limitazioni non si applicano altresì alle casistiche elencate all’art. 4 comma 6 del D.P.R. 74/2013.
  2. il divieto di uso di dispositivi che, al fine di favorire l'ingresso del pubblico, consentono di mantenere aperti gli accessi verso i locali interni di edifici appartenenti alla categoria E5 di cui all’art.3 del D.P.R. n. 412/1993 e conseguente obbligo di mantenere chiuse le porte di accesso ai locali medesimi.
  3. il divieto, nel caso in cui siano presenti altri impianti di riscaldamento domestico alimentati con combustibili ammessi, di utilizzo di apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa, indipendentemente dalla tipologia e dal rendimento dell’impianto. 
  4. il divieto di accensione di fuochi e bracieri all’aperto. 
  5. Il divieto di utilizzo di fuochi d’artificio

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